Art. 214

[1](Art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

[2]Ogni classe elementare, esclusa la prima, avra' una biblioteca scolastica per uso degli alunni.

[3]La biblioteca scolastica e' di proprieta' del Comune ed e' posta sotto la diretta sorveglianza e responsabilita' di ciascun maestro.

[4]Il servizio della biblioteca e' obbligatorio per i maestri, secondo le disposizioni che saranno date dalle competenti autorita' scolastiche.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art214 · fonte su Normattiva