Art. 238

[1](Art. 236 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]L'attestato di maturita', conseguito presso un istituto magistrale secondo gli ordinamenti della cessata monarchia austro-ungarica, e' sufficiente soltanto per l'insegnamento a titolo provvisorio, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art238 · fonte su Normattiva