Art. 238
[1](Art. 236 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'attestato di maturita', conseguito presso un istituto magistrale secondo gli ordinamenti della cessata monarchia austro-ungarica, e' sufficiente soltanto per l'insegnamento a titolo provvisorio, salvo il disposto dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva