Art. 25
[1](Art. 23 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore didattico e del direttore sezionale nelle scuole amministrate dai Comuni non possono essere inferiori a quelli stabiliti per i direttori didattici governativi.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva