Art. 251
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[1](Art. 5 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]La trasformazione di scuole classificate in non classificate, senza distinzione di scuole urbane e rurali, avverra' in ragione della meta' dei posti di ruolo che si rendano comunque disponibili ogni anno, tanto nei ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali quanto in quelli dei Comuni autonomi.
[3]A tali posti verranno trasferiti i maestri di ruolo delle suddette scuole uniche: coloro fra questi che non abbiano fatto domanda per l'assegnazione ad una sede determinata verranno trasferiti per servizio. Alla trasformazione si procedera' dando la precedenza a quelle scuole uniche che hanno minor numero di frequentanti.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 19 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva