Art. 254
[1](Art. 1 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).
[2]Le Amministrazioni scolastiche provinciali, per le gestioni tenute fino all'esercizio 1922-23 incluso, si intendono discaricate, ai soli effetti contabili, in base ai rendiconti compilati ed approvati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali, sui quali non sia sorta contestazione, ne' abbiano avuto luogo riserve.
[3]Rimangono impregiudicate le responsabilita' di qualsiasi genere che, per fatti inerenti alle gestioni stesse, siano emerse o possano emergere, anche in seguito ai riscontri, indagini e verifiche di cui al successivo art. 257.
[4]Resta fermo l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del tesoriere nei riguardi dei fondi gestiti per conto delle Amministrazioni scolastiche provinciali.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva