Art. 256

[1](Art. 3 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

[2]I rendiconti di cui ai precedenti articoli ed i relativi documenti saranno conservati a cura del Ministero dell'istruzione per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. Il ministro per l'istruzione, di concerto con quello per le finanze, sentita la Corte dei conti, determinera' quali documenti debbano essere conservati per un maggior numero di anni.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art256 · fonte su Normattiva