Art. 260

[1](Art. 2 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204).

[2]I mutui suppletivi di cui al precedente articolo saranno accordati per opera di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali gia' siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art260 · fonte su Normattiva