Art. 260
[1](Art. 2 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204).
[2]I mutui suppletivi di cui al precedente articolo saranno accordati per opera di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali gia' siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva