Art. 270

[1](Art. 29 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

[2]Gli insegnanti e gli assistenti, di cui all'art. 178, i quali al 14 ottobre 1925 erano in servizio presso gl'istituti dei ciechi da almeno sette anni, sono provvisoriamente conservati in ufficio e potranno essere confermati in via definitiva, anche senza titolo speciale, se dopo un triennio di prova risulti, dalle relazioni dei direttori degli istituti ed in seguito ad eventuali ispezioni, che abbiano lodevolmente applicati i nuovi programmi.

[3]Gli altri insegnanti ed assistenti, che alla stessa data avevano meno di sette anni di servizio, ma piu' di uno, purche' forniti del diploma di maestro elementare, sono conservati in ufficio per un triennio, durante il quale devono fornirsi del titolo speciale.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art270 · fonte su Normattiva