Art. 272
[2]A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento e' impartito in lingua italiana.
[3]Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnera' in italiano.
[4]Negli anni scolastici successivi, si procedera' analogamente per le altre classi fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi si insegnera' in italiano.
[5]Fino a che non sia avvenuta la sostituzione della lingua di insegnamento a norma dei commi precedenti, nessun maestro, salvo casi di necessita', puo' insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia ad essa regolarmente abilitato.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva