Art. 46
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[1](Art. 1 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).
[2]E' data facolta' al Ministero della pubblica istruzione di autorizzare presso enti morali, che ritenga idonei, corsi biennali e corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per esperimentare differenziazioni didattiche nel corso preparatorio e nel corso elementare.
[3]Il Ministero puo' concorrere allo svolgimento di tali corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli enti interessati, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 31 ottobre 1933 · versione 0 su Normattiva