Art. 46

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1933 al 31 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

[2]((E' data facolta' al Ministero dell'educazione nazionale di autorizzare, presso Enti morali che ritenga idonei, corsi annuali di durata complessiva non inferiore a sei mesi per esperimentare differenzazioni didattiche nelle classi del corso preparatorio o in quelle del corso elementare.

[3]Il Ministero potra' concorrere alle spese di tali corsi con appositi contributi su motivata domanda degli Enti interessati)). 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286

13

Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni sopra indicate si applicheranno alla Regia scuola di metodo Montessori solo se e in quanto siano compatibili con quelle stabilite dal R. decreto 14 gennaio 1929, n. 190".

Testo vigente dal 31 ottobre 1933 al 31 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art46 · fonte su Normattiva