Art. 52
[1](Art. 47, commi 1° e 2°, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Salve le eccezioni consentite da disposizioni speciali, provvedono all'amministrazione delle scuole elementari a norma delle leggi e dei regolamenti i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni che a norma dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ebbero e conservano tale amministrazione; per tutti gli altri Comuni l'amministrazione delle scuole elementari spetta al Regio provveditore agli studi.
[3]Al Regio provveditore agli studi spetta, altresi', di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi compresi nel territorio della sua circoscrizione.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva