Art. 52

[1](Art. 47, commi 1° e 2°, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Salve le eccezioni consentite da disposizioni speciali, provvedono all'amministrazione delle scuole elementari a norma delle leggi e dei regolamenti i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni che a norma dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ebbero e conservano tale amministrazione; per tutti gli altri Comuni l'amministrazione delle scuole elementari spetta al Regio provveditore agli studi.

[3]Al Regio provveditore agli studi spetta, altresi', di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi compresi nel territorio della sua circoscrizione.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art52 · fonte su Normattiva