Art. 119
[1](Art. 124 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Il concorso si svolge nella citta' sede del Regio Provveditorato o nel Comune, che ha bandito il concorso. Puo', pero', il Regio provveditore, nei concorsi indetti per le scuole da lui amministrate, tenuto conto del numero dei concorrenti e della loro provenienza, disporre che l'esame scritto sia tenuto anche negli altri capoluoghi di Provincia, compresi nell'ambito del Provveditorato, alle condizioni e con le garanzie stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva