Art. 61
[1](Art. 50 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]La vigilanza sul servizio contabile dei Provveditorati agli studi viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta; d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva