Art. 61

[1](Art. 50 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]La vigilanza sul servizio contabile dei Provveditorati agli studi viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta; d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art61 · fonte su Normattiva