Art. 64

[1](Art. 53 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 69 sono classificate le scuole ordinate in classi distinte rette ciascuna da un proprio insegnante, ovvero abbinate o tenute in orario alternato da un solo insegnante.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art64 · fonte su Normattiva