Art. 73
[1]Art. 1. [63] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]La delega ottenuta dagli Enti culturali ha efficacia, in tutto o in parte, fino a contraria disposizione del Ministero.
[3]Con un preavviso da darsi non piu' tardi del 15 gennaio dell'anno scolastico in corso, l'ente delegato puo' rinunziare, per l'anno scolastico successivo, in tutto o in parte, alla delega ricevuta.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva