Art. 73

[1]Art. 1. [63] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]La delega ottenuta dagli Enti culturali ha efficacia, in tutto o in parte, fino a contraria disposizione del Ministero.

[3]Con un preavviso da darsi non piu' tardi del 15 gennaio dell'anno scolastico in corso, l'ente delegato puo' rinunziare, per l'anno scolastico successivo, in tutto o in parte, alla delega ricevuta.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art73 · fonte su Normattiva