Art. 75
[1](Art. 1 [65] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]L'ente delegato, che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega, deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risultera' costituito con i fondi forniti dallo Stato per la gestione stessa.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva