Art. 75

[1](Art. 1 [65] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]L'ente delegato, che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega, deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risultera' costituito con i fondi forniti dallo Stato per la gestione stessa.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art75 · fonte su Normattiva