Art. 79
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[1](Art. 1 [69] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]Per l'esercizio di ogni scuola non classificata gli Enti delegati ricevono una quota di L. 7800 annue pagabili a rate alle seguenti scadenze:
[3]2/10, al momento dell'ordinanza del Regio provveditore o della deliberazione del Comune, con la quale si istituisce o si trasforma una scuola, nell'anno in cui si prendono i suddetti provvedimenti; al 1° luglio, negli anni seguenti;
[4]6/10, in tre pagamenti bimestrali a cominciare dal 15 novembre successivo al pagamento della prima rata;
[5]2/10, dopo che con gli esami finali, risultanti dai relativi registri e verbali trasmessi agli Uffici scolastici regionali o alle Amministrazioni comunali, la scuola risulti regolarmente chiusa.
[6]Qualora una scuola non classificata si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o non si apra, l'Ente delegato ne deve dare immediata denunzia al Regio provveditore, se trattasi di scuola in territorio dipendente dall'Amministrazione scolastica, o al Comune, se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo, e il Ministero, o il Comune, sospendera' per quella scuola il pagamento delle rate successive.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 19 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva