Art. 71
[1](Art. 1 [61] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle scuole dei Comuni autonomi.
[3]Le scuole non classificate, nel territorio dei Comuni predetti, sono istituite dal Comune e gestite dagli Enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi Comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole dall'art. 79.
[4]In detta somma pagata dal Comune per ogni scuola non classificata, lo Stato concorre col contributo percentuale di cui all'art. 62.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva