Art. 95

[1](Art. 3 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]Scuole elementari tenute da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche o dei Comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformita' delle leggi e dei regolamenti e che agl'insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo, o, se trattasi di scuole da considerarsi non classificate, la retribuzione di cui all'art. 82.

[3]La convenzione, quando si tratti di scuole istituite in Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e' approvata dal provveditore.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art95 · fonte su Normattiva