Art. 23

[1](Art. 6 primo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

[2]Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformita' della tabella B annessa al presente testo unico.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art23 · fonte su Normattiva