Art. 38
[1]Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, gli avvocati distrettuali sono collocati fuori ruolo ed e' loro conceduto un assegno che e' eguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, ne' minore della meta' durante l'aspettativa.
[2]Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianita'.
[3]Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio e' valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
[4]Gli avvocati distrettuali a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti