Art. 12Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'

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Se l'opera e' conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta:

  • a)quando e' approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona;
  • b)in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti; (L)
  • c)a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti ferroviarie da parte della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle opere previste dal progetto stesso cosi' come risultanti dalle prescrizioni adottate dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (R)

Testo vigente dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art12 · fonte su Normattiva