Art. 17 — L'approvazione del progetto definitivo
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[1]Il provvedimento che approva il progetto definitivo:
- a)indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio;
- b)comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, se non sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi sono necessari, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dalla data in cui l'amministrazione che ha approvato il progetto da' atto della avvenuta acquisizione degli atti di assenso. (L) La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta anche quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli atti previsti dall'articolo 10, comma 1. (L) Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di esproprio. (R)
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003 · versione 0 su Normattiva