Art. 1 (Approvazione)
[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[2]Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 22 aprile 1953, n. 391, che ha dato facolta' di emanare norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonche' a raccoglierle in un unico testo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
[3]Decreta:
[4]E' approvato il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva