Art. 1 (Approvazione)

[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[2]Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875; Udito il parere della speciale Commissione parlamentare di cui al predetto art. 13; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

[3]Decreta:

[4]E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~approvazione-art1 · fonte su Normattiva