Art. 1 (Approvazione)
[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[2]Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875; Udito il parere della speciale Commissione parlamentare di cui al predetto art. 13; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
[3]Decreta:
[4]E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva