Art. 5
(Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso. ((In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico puo' essere fornita anche con atto notorio)).
Testo vigente dal 19 ottobre 1961, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva