Art. 10

[1](Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 13 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

[2]Qualora le persone per le quali e prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art10 · fonte su Normattiva