Art. 2

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[1](Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80).

[2]Gli assegni familiari non spettano:

  • a)al coniuge del datore di lavoro;
  • b)ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
  • c)ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari;
  • d)ai lavoratori a domicilio;
  • e)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 14 LUGLIO 1967, N. 585)).
  • f)agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.

Testo vigente dal 13 agosto 1967 al 25 aprile 1972 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art2 · fonte su Normattiva