Art. 2
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[2]Gli assegni familiari non spettano:
- a)al coniuge del datore di lavoro;
- b)ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- c)ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari;
- d)ai lavoratori a domicilio;
- e)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 14 LUGLIO 1967, N. 585)).
- f)agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.
Testo vigente dal 13 agosto 1967 al 25 aprile 1972 · versione 17 su Normattiva