Art. 2
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[2]Gli assegni familiari non spettano:
- a)al coniuge del datore di lavoro;
- b)ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- c)ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari;
- d)ai lavoratori a domicilio;
- e)ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari;
- f)agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 13 agosto 1967 · versione 0 su Normattiva