Art. 26
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(Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro. ((Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2)).
Testo vigente dal 23 dicembre 1984 al 4 aprile 2000 · versione 32 su Normattiva