Art. 26
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[2]Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro. Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2, ne' sulle retribuzioni percepite dal lavoratore per prestazioni secondarie in rapporto all'attivita' principale esplicata presso un altro datore di lavoro.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 23 dicembre 1984 · versione 0 su Normattiva