Art. 26

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[1](Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

[2]Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro. Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2, ne' sulle retribuzioni percepite dal lavoratore per prestazioni secondarie in rapporto all'attivita' principale esplicata presso un altro datore di lavoro.

Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 23 dicembre 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art26 · fonte su Normattiva