Art. 35

[1](Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

[2]Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate. I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art35 · fonte su Normattiva