Art. 36
[1](Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti. I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per, la riscossione delle imposte dirette.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva