Art. 36

[1](Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti. I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per, la riscossione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art36 · fonte su Normattiva