Art. 37
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[2]Salvo quanto disposto per il settore dell'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. Il Comitato speciale per gli assegni familiari potra', in relazione a contingenze particolari e alle disponibilita' della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva