Art. 37

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[1](Artt. 30, 1° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671).

[2]Salvo quanto disposto per il settore dell'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. Il Comitato speciale per gli assegni familiari potra', in relazione a contingenze particolari e alle disponibilita' della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.

Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art37 · fonte su Normattiva