Art. 5

(Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso. ((In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico puo' essere fornita anche con atto notorio)).

Testo vigente dal 19 ottobre 1961, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art5 · fonte su Normattiva