Art. 51
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[1](Art. 8 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
[2]Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attivita' residue di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilita' per gli scopi previsti dall'art. 53 attribuibile a ciascuna delle categorie professionali per le quali, dalle registrazioni contabili della gestione, risulti una eccedenza attiva e a proporre i provvedimenti che si renderanno necessari nei riguardi delle altre categorie.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva