Art. 51
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(Art. 8 L. 6 agosto 1940, n. 1278). ((Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attivita' residue di cui al penultimo comma dell'articolo-precedente, la quota parte delle disponibilita', per gli scopi previsti dall'articolo 53)).
Testo vigente dal 19 ottobre 1961 al 12 marzo 1967 · versione 9 su Normattiva