Art. 51

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1961 al 12 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

(Art. 8 L. 6 agosto 1940, n. 1278). ((Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attivita' residue di cui al penultimo comma dell'articolo-precedente, la quota parte delle disponibilita', per gli scopi previsti dall'articolo 53)).

Testo vigente dal 19 ottobre 1961 al 12 marzo 1967 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art51 · fonte su Normattiva