Art. 56
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[1](Art. 12 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
[2]Le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, sono esercitate da un Collegio di sindaci presieduto dal Presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle Amministrazioni e delle Associazioni sindacali nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, uno del Ministero del tesoro, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori. I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari e delle relative sezioni.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva