Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 1 L. 20 dicembre 1951, n. 1564).
[2]La gestione degli assegni familiari per giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali e' affidata all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il quale vi provvede con l'applicazione delle norme previste per gli impiegati del settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari contenute nel presente testo unico.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva