Art. 76
[1](Art. 1 L. 20 dicembre 1951, n. 1564).
[2]La gestione degli assegni familiari per giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali e' affidata all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il quale vi provvede con l'applicazione delle norme previste per gli impiegati ((...)) dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari contenute nel presente testo unico.
Testo vigente dal 19 ottobre 1961, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva