Art. 81
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[1](Art. 16 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
[2]Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi a norma dell'art. 79 del presente testo unico, il personale predetto puo', con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, essere aggregato ad uno dei settori previsti al precedente art. 33, avuto riguardo alle affinita' che esso presenta con le categorie dei settori predetti.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva