Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DOPO CHE IL PRETORE HA DISPOSTO IL PROCEDIMENTO PER DECRETO - AMMISSIBILITA'.
Il procedimento per decreto penale, una volta disposto dal Pretore, si puo' ritenere, sia pure in una fase preliminare, gia' iniziato, con la conseguente potesta' per il Pretore stesso di proporre questioni di legittimita' costituzionale: esigenza che deve potersi soddisfare anche in questa particolare forma di giudizio.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 16 d.l. 788/1945art. 32 legge 653/1940art. 23 legge 218/1952
REATI E PENE - PENE PECUNIARIE - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; T.U. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ARTT. 82 E 85; D.L. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16; LEGGE 10 GIUGNO 1940, N. 653, ART. 32 - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RIEDUCAZIONE DEL REO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' priva di fondamento la questione se la pena pecuniaria, in quanto ritenuta, a differenza della pena detentiva, non idonea a svolgere la funzione rieducativa, sia da considerarsi non conforme al principio costituzionale di cui al comma terzo, seconda parte, dell'art. 27 della Costituzione: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".
Riguarda ancheart. 16 d.l. 788/1945art. 32 legge 653/1940art. 23 legge 218/1952art. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE UNITARIA DELLA DISPOSIZIONE.
La norma di cui al comma terzo dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" costituisce un contesto chiaramente unitario, non dissociabile cioe' in una prima e in una seconda parte separate e distinte tra loro, ne' tanto meno riducibile a una di esse soltanto: le due proposizioni di cui essa si compone sono congiunte, infatti, non soltanto per la loro formulazione letterale, ma anche perche' logicamente in funzione l'una dell'altra.
Riguarda ancheart. 23 legge 218/1952art. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 16 d.l. 788/1945
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - COMPATIBILITA' DELLE PENE PECUNIARIE CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
La norma di cui al comma terzo dell'art. 27 della Costituzione nella sua integrita' sta a significare che la rieducazione del condannato, pur nella importanza che assume in virtu' del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio, poiche' e' soltanto a questo che il legislatore, con evidente implicito richiamo alle pene detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita'": proposizione quest'ultima che altrimenti non avrebbe senso. Alla pena, dunque, con tale proposizione il legislatore ha inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l'afflittivita' superi il punto oltre il quale si pone in contrasto con il senso di umanita'.
Riguarda ancheart. 32 legge 653/1940art. 16 d.l. 788/1945art. 23 legge 218/1952art. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - INTERPRETAZIONE.
Il principio rieducativo, dovendo agire in concorso con le altre funzioni della pena, non puo' essere interpretato in senso esclusivo ed assoluto, ma nell'ambito della pena, umanamente intesa ed applicata.
Riguarda ancheart. 32 legge 653/1940art. 23 legge 218/1952art. 16 d.l. 788/1945art. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Il precetto secondo cui le pene "devono tendere" alla rieducazione del condannato, nel significato letterale e logico della sua espressione, sta ad indicare unicamente l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalita' rieducativa e di disporre di tutti i mezzi idonei a realizzarla, ove naturalmente la pena, per la sua natura ed entita', si presti a tal fine: ne' e' da escludere al riguardo che la pena pecuniaria possa, di per se', per altro verso, adempiere ad una funzione rieducativa.
Riguarda ancheart. 32 legge 653/1940art. 16 d.l. 788/1945art. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 23 legge 218/1952
REATI E PENE - PENE PECUNIARIE.
Nei lavori preparatori della Costituzione non c'e' alcun indizio di un ordinamento diretto ad alterare il sistema penale sino al punto da escluderne le pene pecuniarie, ma risulta anzi da essi che il legislatore costituente, pur segnando i limiti e le finalita' di cui l'art. 27, terzo comma, non intese prendere posizione sul problema generale della funzione della pena, ne' tanto meno pronunciarsi per l'uno o per l'altro dei vari orientamenti della dottrina, ma volle proprio evitare che cio' avvenisse, sino al punto che ebbe persino a manifestare la preoccupazione che formule imprecise potessero dare l'apparenza del contrario.
Riguarda ancheart. 32 legge 653/1940art. 16 d.l. 788/1945art. 23 legge 218/1952art. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - NON ESCLUDE UNA PLURALITA' DI FUNZIONE DELLA PENA.
Con la norma di cui all'art. 27 della Costituzione si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con cio' negare l'esistenza e la legittimita' della pena la' dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalita': e cio', evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di la' della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza e da cui dipende l'esistenza stessa della vita sociale.
Riguarda ancheart. 16 d.l. 788/1945art. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 23 legge 218/1952art. 32 legge 653/1940
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPONE LA SUSSISTENZA DI UN GIUDIZIO PRINCIPALE.
La sussistenza di un procedimento principale condiziona il promuovimento del giudizio di costituzionalita' davanti alla Corte costituzionale, com'e' affermata dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ribadito da due specifici obblighi imposti da quest'ultimo articolo al giudice a quo: esaminare se il procedimento principale non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale; sospendere il "giudizio in corso".
Riguarda ancheart. 23 legge 218/1952art. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 16 d.l. 788/1945art. 32 legge 653/1940