Art. 102Regime delle opere realizzate mediante donazioni

Art. 4 D.L. n. 19/84 conv. con mod. L. n. 80/1984 1. Le opere realizzate o da realizzare nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziato in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione, di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art102 · fonte su Normattiva