Art. 92
Disciplina degli alloggi prefabbricati
[1]Art. 2, c. 1, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 1. Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate o che pervengano in dono tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate, sono trasferiti in proprieta' ai comuni nel cui territorio sono installati.
[2]Idem, c. 2 2. I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonche' quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono.
[3]Idem, c. 3 3. Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati.
[4]Art. 1, c. 3, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984; Art. 1 ter, D.L. n. 75/81, conv. con mod. L.n. 219/1981 4. Ai comuni e' assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati di cui al presente articolo e degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto.
[5]Art. 4 ter, D.L. n. 309/86, conv. con mod. L.n. 472/1986 5. Le aree utilizzate per la sistemazione delle famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attivita' produttive danneggiate dal sisma possono essere espropriate anche a valere sul fondo previsto nell'articolo 3 dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 37.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva