Art. 21Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione

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[1]Art. 4, c.3, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988 ((1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessita' e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonche' di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facolta' di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori)). 2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliare di cui al presente titolo ha luogo:

  • a)in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;
  • b)in ragione dell'80% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture;
  • c)in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori entro 90 giorni dalla presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono co cesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comm 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera e' riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori.

[2]Art. 3, c.4 ter, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/84; Art. 4, c.1, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 3. L'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativo-contabile e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilita' finale, nonche' del certificato di collaudo tecnico-amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al 10 per cento del contributo assegnato. Tale eventuale eccedenza e' liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso i limiti di cui agli articoli 10,11 12, e 13.

[3]Art. 18, c.2, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L. n. 187/1982; Art. 4, c.2, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 4. Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nel presente testo unico le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.

Testo vigente dal 5 dicembre 1993 al 19 agosto 1995 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art21 · fonte su Normattiva